Felino: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE
Felino
Il Comune di Felino attua la campagna di prevenzione contro la zanzara tigre. Il Comune di Felino ha predisposto sul territorio comunalele misure necessarie al contenimento della diffusione della specie, secondo quanto previsto dal protocollo operativo regionale.
Per la prevenzione della zanzara tigre occorre ridurre al massimo la possibilità di crescita della popolazione delle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi. Pertanto, anche quest’anno a Felino sono stati programmati interventi larvicida che verranno effettuati tra maggio e ottobre in tutte le caditoie di raccolta acqua in sede stradale ma anche nei parchi e negli immobili di competenza comunale. Contemporaneamente verrà anche svolta un'attività di monitoraggio sul territorio mediante ovitrappole in modo da rilevare la presenza di eventuali infestazioni.
Senza un’adeguata azione di supporto da parte di aziende e cittadini, i benefici degli interventi comunali sono molto depotenziati. E' necessario quindi che imprese e condomini ottemperino all’Ordinanza sindacale n.16 del 04.05.2021 per la lotta contro la zanzara tigre: nell’ordinanza sono indicati con precisione tutti gli obblighi a carico dei privati, che vengono riportati di seguito. In caso di inottemperanza, si rischiano sanzioni fino a 500 euro.
Per i privati che volessero aderire al servizio larvicida convenzionato con il Comune di Felino, è possibile concordare gli interventi con la ditta che ha ottenuto il servizio in convenzione che li effettuerà in concomitanza con quelli previsti per le aree pubbliche. Esiste inoltre la possibilità di richiedere per le aree private anche interventi di tipo adulticida.
Disposizioni dal 30 aprile al 31 ottobre 2021
TUTTI I CITTADINI, ED AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PROPRIETARI, AFFITTUARI, O CHE COMUNQUE ABBIANO L’EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI AREE ALL’APERTO DOVE ESISTANO O SI POSSANO CREARE RACCOLTE D’ACQUA METEORICA O DI ALTRA PROVENIENZA, ognuno per la parte di propria competenza, sono tenuti a:
- evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
- procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini;
- trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida.
- La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all’aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai “grigliati”). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
- tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
- evitare che si formino raccolte d’acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
- all’interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l’acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all’aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
- i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l’introduzione di zanzare di specie esotiche.
Interventi da parte di privati
a) l’esecuzione di trattamenti adulticidi negli spazi privati deve essere comunicata preventivamente, mediante invio, almeno 5 giorni prima del trattamento, del modulo “COMUNICAZIONE DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA CONTRO LA ZANZARA E ALTRI INSETTI DI INTERESSE PUBBLICO” (Allegato 1):
- al Comune di Felino all’indirizzo Piazza Miodini n. 1 (tel. 0521/335951), oppure PEC all’indirizzo: protocollo@postacert.comune.felino.pr.it
- al Servizio Igiene Sanità Pubblica del Dipartimento Sanità Pubblica dell’Ausl di Parma Distretto Sud –Est, all’indirizzo via Roma 42/1 (tel. segreteria 0521 865301/314), oppure tramite fax al n. 0521865333 o, preferibilmente mediante PEC all’indirizzo Serv_Ipub_Parma@pec.ausl.pr.it
La ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento, ovvero il proprietario/conduttore in caso di interventi eseguiti personalmente, dovrà sottoscrivere la sezione DICHIARAZIONE DI TRATTAMENTO ADULTICIDA della comunicazione (Allegato 1) e disporre con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) l’affissione di apposti avvisi (secondo il modello Allegato 2) al fine di garantire la massima trasparenza e informazione alla popolazione interessata.
b) i trattamenti adulticidi possono essere eseguiti, negli spazi privati, solo in via straordinaria, nel rispetto delle prescrizioni e modalità di esecuzione regolamentate per legge e dalle “Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2019”. In particolare:
- effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne, o nelle prime ore del mattino;
- evitare che persone e animali vengano a contatto con l’insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l’irrorazione;
- accertarsi della avvenuta chiusura di porte e finestre;
- non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta, e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
- in presenza di apiari nell’area che s’intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l’apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
- coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;
- non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell’inizio dell’intervento;
- far frequentare l’area trattata soltanto dopo almeno 2 giorni dall’irrorazione;
- se nell’area sono presenti orti evitare il consumo di frutta e verdura per almeno 3 giorni, o quantomeno se ne consiglia un accurato lavaggio prima del loro consumo; si consiglia di coprire le verdure dell’orto con un telo impermeabile durante i trattamenti;
Avvertenze
- la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;
- le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. 689/1981, dalla Legge Regione Emilia-Romagna n. 21/1984 e dall’art. 7 bis co.1bis del del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.
Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 € ad un massimo di € 500,00;
- la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi, volti a verificare la presenza di raccolte d’acqua costituenti focolai larvali non adeguatamente gestite, ovvero tramite il riscontro della disponibilità di prodotti larvicidi o dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione larvicida da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza, o degli attestati di intervento rilasciati da imprese specializzate;